Modifiche al decreto 81/08 apportate dalla legge 203 del 13 dicembre 2024
Il 12 gennaio 2025 entrerà in vigore la legge 203/24 che apporta alcune modifiche al decreto 81/08.
In particolare viene ribadito che la sorveglianza sanitaria comprende:
La visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione.
La visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. La periodicità viene stabilita, di norma una volta l’anno ma può assumere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione del rischio.
La visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute.
Visita medica in occasione del cambio di mansione per verificare l’idoneità alla mansione da svolgere.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza di durata superiore ai 60 gg continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal M.C. al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora il M.C. non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.
Il M.C. nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenute necessarie, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitarne la ripetizione.
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi previsti dalla normativa.
Le visite mediche nei casi previsti dall’ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Riguardo all’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato nei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello da parte dei lavoratori, di esporla, si ricorda che la violazione è punita con una sanzione amministrativa da €142,38 a €711,92 per ciascun lavoratore.
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